Il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo in relazione alla conclusione di un contratto tra due o più parti.
L’attività del procacciatore d’affari si limita alla promozione e alla segnalazione di opportunità commerciali o d’affari in genere, successivamente gli affari o le vendite vengono concluse da chi di competenza, siano agenti di commercio, titolari, responsabili di aziende o altre figure abilitate in tal senso.
L’agente di commercio ha, oltre al compito di promuovere le vendite e gli affari, anche quello di favorire la stipula di contratti seguendoli fino alla loro conclusione.
L’agente di commercio deve mettere in campo alcune soft skills, tra le quali la capacità di capire come contattare nuovi clienti, ultilizzare la propria sensibilità per proporre contratti di vendita, intuire quando si deve o si può non negoziare, saper comunicare i valori di aziende, prodotti, servizi o tecnologie e comprendere l’interlocutore per offrgli le migliori soluzioni.
A livello di inquadramento le due attività sono inquadrate in modo molto diverso, lo stesso vale per le tipologie di contratti da stipulare con le aziende che offrono gli incarichi o i mandati.
E’ quindi importante non confondere l’attività di agente di commercio con quella di procacciatore d’affari, anche in conseguenza degli adempimenti burocratici previsti che per molti aspetti importanti si differenziano tra le due tipologie di operatori economici.
Brano tratto dai podcast di evoluzionevenditori.it pubblicati da radiomarketing.it