Il contratto di monomandatario è previsto negli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti AEC), secondo cui è agente monomandatario il professionista che si obbliga, per mezzo di un apposito contratto, a prestare la propria attività in favore di un’unica azienda preponente. Questo indipendentemente dalla zona affidatagli e dai prodotti, servizi o tecnologie a listino della preponente.
Applicando ai contratti la clausola di monomandato la ditta preponente si assicura che l’agente di commercio non sia libero di assumere incarichi da altre ditte preponenti/mandatarie, anche se queste dovessero trattare, prodotti, servizi o tecnologie non in concorrenza.
Queste tipologie di clausole nei contratti di mandato hanno anche lo scopo di far sì far che l’agente impieghi le proprie risorse di tempo, capacità ed energie unicamente per la promozione delle vendite a favore della sola ditta preponente che rilascia il monomandato.
Ovviamente il trattamento economico, i benefici eventualmente assegnati e gli accordi in genere che si instaurano tra gli agenti di commercio e le aziende che richiedono il mono mandato, terranno presente ciò nel definire le condizioni particolari di mandato.
La differenza fra un contratto di monomandatario e plurimandatario è palese, in quanto un monomandatario in pratica vende per una sola azienda mentre il plurimandatario può acqusire più mandati, ma anche il plurimandatario agente di commercio Enasarco ha dei limiti nell’acquisire mandati di vendita, limiti che vedremo nell’aposito articolo che parla dell’argomento proprio sul portale Agentievenditori.it
Brano tratto dai podcast di evoluzionevenditori.it pubblicati da radiomarketing.it